Preposto senza formazione: responsabilità sulla sicurezza

Un ruolo centrale, con responsabilità sempre più chiare

Negli ultimi anni il preposto è diventato uno dei punti nevralgici del sistema di prevenzione aziendale. Il D.Lgs. 81/2008 lo definisce come la figura che, sul luogo di lavoro, sovrintende alla corretta esecuzione delle attività e vigila sul rispetto delle regole di sicurezza.

Il 2025 segna però un rafforzamento ulteriore riguardo le responsabilità del preposto senza formazione sulla sicurezza.
Da un lato, il DL 159/2025 aggiorna il quadro della salute e sicurezza, puntando su vigilanza, formazione e tracciabilità delle competenze, dall’altro, una recente sentenza chiarisce cosa accade quando un preposto non è stato formato e si verifica un infortunio.

La domanda è cruciale per molte organizzazioni: se il preposto non ha ricevuto la formazione obbligatoria, può essere comunque ritenuto responsabile? E quali sono le ricadute per il datore di lavoro?

L’obbligo di formare i preposti: un dovere “inderogabile e ineludibile”

Il punto di partenza molto chiaro: l’obbligo del datore di lavoro di formare i preposti, così come tutti i lavoratori, è considerato dalla giurisprudenza un dovere di ampia portata, finalizzato a esigenze primarie di tutela, e quindi non derogabile.

La Corte di Cassazione ha più volte ricordato che le norme sulla formazione si applicano anche quando manca un formale contratto di assunzione: conta la situazione concreta, non l’inquadramento amministrativo. In altre parole, chi svolge di fatto compiti di preposto deve essere trattato come tale anche sul piano degli obblighi formativi.

Questo principio è il fondamento di tutto il ragionamento: se un lavoratore coordina altri colleghi, impartisce indicazioni operative e controlla il rispetto delle regole di sicurezza, per l’ordinamento è un preposto, indipendentemente da etichette formali o titoli in organigramma.

Quando il preposto non formato non viene condannato: la responsabilità resta al datore di lavoro

La giurisprudenza ha individuato casi in cui, pur essendo il preposto privo di formazione, la responsabilità dell’infortunio è stata attribuita esclusivamente al datore di lavoro.

Un caso esaminato riguarda un infortunio in cantiere dovuto al montaggio errato di un argano da parte di un caposquadra-preposto con bassa scolarità e nessuna formazione specifica sul macchinario. La Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro, ritenendo che l’evento si fosse verificato perché l’azienda aveva affidato compiti critici a una persona non idonea e non formata.

In quella situazione, il preposto non era stato considerato responsabile, proprio perché la mancata formazione e la scarsa competenza tecnica ricadevano sul datore di lavoro. La Corte ha precisato che il datore non può “affidarsi alla sola esperienza di fatto” di chi viene individuato come preposto, ma deve assicurarsi che il soggetto abbia adeguate competenze tecniche e conoscenze specifiche delle attrezzature utilizzate.

Il messaggio alle aziende è chiaro: se il preposto non viene formato e messo in condizione di svolgere correttamente il proprio ruolo, la responsabilità dell’infortunio tende a ricadere sul datore di lavoro.

Quando invece il preposto risponde personalmente, anche se non formato

La stessa giurisprudenza, però, mostra anche la situazione opposta: ci sono casi in cui la mancata formazione non ha escluso la responsabilità penale del preposto.

In un’altra sentenza, la Cassazione ha confermato la condanna di un preposto che aveva assegnato a un lavoratore mansioni diverse da quelle per cui era stato formato, facendolo operare su una macchina priva dei necessari dispositivi di sicurezza. L’infortunio aveva causato l’amputazione di un arto.

Il preposto ha provato a difendersi sostenendo di non aver ricevuto la formazione aggiuntiva richiesta per ricoprire ufficialmente il ruolo, ma la Corte ha respinto questa argomentazione. Dai documenti aziendali emergeva infatti che egli era stato formalmente incaricato come “controllore della produzione”, con compiti di supervisione dell’attività di reparto e di coordinamento dei lavoratori.

Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto che, pur nel contesto di eventuali carenze formative imputabili al datore di lavoro, il preposto avesse comunque assunto una posizione di garanzia verso i lavoratori e avesse violato i propri doveri di vigilanza e di corretta gestione delle mansioni.

Qui il messaggio è altrettanto netto: chi svolge funzioni di preposto non può considerare la mancanza di formazione come uno “scudo”. Se decide, organizza e controlla il lavoro altrui, risponde anche delle proprie omissioni.

Cosa aggiunge il DL 159/2025: vigilanza rafforzata, formazione tracciata

Il DL 159/2025 non interviene solo su DPI, sorveglianza sanitaria e sistemi di protezione collettiva, ma riorienta l’intero sistema verso una maggiore attenzione a controlli, tracciabilità e qualità della formazione.

Tra gli elementi più significativi, le analisi specialistiche sottolineano:

  • il rafforzamento della patente a crediti per le imprese nei cantieri e il potenziamento dell’attività ispettiva

  • la valorizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, dove devono essere registrate le competenze acquisite a seguito della formazione, rendendo più semplice verificare scadenze e percorsi effettuati

  • l’attenzione alla formazione come asse portante del sistema di prevenzione, con obblighi di aggiornamento estesi e una maggiore trasparenza verso gli organi di vigilanza.

In questo contesto, il ruolo del preposto è indirettamente rafforzato: un sistema che traccia meglio formazione e responsabilità rende più evidente se chi esercita funzioni di vigilanza è davvero in possesso delle competenze richieste.

Implicazioni pratiche per le aziende: dalla scelta del preposto alla prova della sua idoneità

Mettere insieme giurisprudenza recente e novità normative porta a una conclusione chiara: nel 2025 il preposto non può essere una figura individuata “di comodo”, né un semplice lavoratore con un po’ di esperienza in più.

Le aziende sono chiamate a compiere alcune scelte fondamentali:

  1. Individuare preposti realmente idonei, valutando competenze tecniche, autorevolezza verso i colleghi e capacità di gestire situazioni critiche

  2. Garantire percorsi formativi completi e aggiornati, in linea con D.Lgs. 81/2008, Accordi Stato-Regioni e nuove indicazioni su contenuti e aggiornamenti periodici

  3. Documentare in modo puntuale gli incarichi conferiti e i corsi seguiti, sfruttando anche il fascicolo elettronico del lavoratore per dimostrare l’effettiva idoneità del preposto

  4. Definire procedure chiare di vigilanza, che specifichino come devono essere effettuati i controlli, quali comportamenti vanno segnalati, come si gestiscono le non conformità

In assenza di questi elementi, aumenta il rischio che, in caso di infortunio, la “catena delle responsabilità” coinvolga sia il datore di lavoro sia il preposto, con conseguenze rilevanti sul piano penale, civile e organizzativo.

Perché investire oggi sui preposti conviene (molto) più che attendere

Le sentenze commentate e il nuovo decreto sicurezza disegnano un quadro preciso: il preposto è un nodo decisivo tra la politica di sicurezza definita dal datore di lavoro e le attività che si svolgono realmente nei reparti, nei cantieri, nelle linee produttive.

Un preposto non formato o scelto solo per consuetudine rischia di diventare l’anello debole della catena.
Un preposto consapevole, preparato e supportato da procedure chiare è invece un alleato prezioso per ridurre gli infortuni, prevenire comportamenti a rischio e intercettare criticità prima che si traducano in danni alle persone e all’azienda.

Investire oggi nella corretta individuazione, formazione e gestione dei preposti significa:

  • ridurre il rischio di sanzioni e contenziosi;

  • rafforzare l’efficacia del sistema di prevenzione;

  • dimostrare, anche agli organi di vigilanza, una reale attenzione alla sicurezza.

Conclusione

Il 2025 rende ancora più evidente una realtà ormai consolidata: il preposto non è una figura “accessoria”, ma un protagonista della sicurezza aziendale.

La giurisprudenza chiarisce che la mancanza di formazione può spostare la responsabilità sul datore di lavoro, ma non sempre solleva il preposto da colpe per omissioni o scelte pericolose. Il DL 159/2025, dal canto suo, potenzia il sistema di prevenzione, puntando su formazione tracciata, controlli più efficaci e strumenti digitali per monitorare competenze e adempimenti.

In questo scenario, le aziende che scelgono di strutturare in modo serio il ruolo dei preposti si mettono al riparo da molti rischi e costruiscono una cultura della sicurezza più solida e credibile.

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