La recente “mini riforma” del Testo unico della sicurezza n.81/2008 operata dal D.L. n.146/2021 convertito con modifiche dalla legge n.215/2021, ha introdotto diverse novità, tra le quali emergono quelle in materia di formazione obbligatoria delle diverse figure della prevenzione.
Vediamo ora i principali cambiamenti.
La mini riforma del Testo Unico della Sicurezza n.81
Regime Transitorio
Nonostante la scadenza del regime transitorio non è stata rispettata, dal 30 Giugno 2022 sarebbero comunque entrate in vigore le nuove norme sulla formazione del datore di lavoro e dei preposti, che prevedono per questi ultimi che deve essere interamente in presenza e con un aggiornamento biennale.
L’ispettorato Nazionale del Lavoro, invece, nella circolare 16 febbraio 2022, n.1, ha precisato che “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021“.
Formazione a distanza – Nuove regole?
Un altro punto dove bisogna focalizzarsi è la formazione a distanza. Infatti anche dopo l’emanazione della legge di conversione n.52/2022 del D.l. n. 24/2022 che stabilisce che nei ritardi dell’adozione del nuovo Accordo di riassetto la formazione obbligatoria in matera di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza, sia con la modalità a distanza (FAD) attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, ad esclusione delle attività formative per le quali siano previsti dalla legge da Accordi Stato – Regioni, un addestramento o una prova pratica che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Tuttavia, per il momento non sono state ancora definite le regole per l’erogazione della FAD e sotto questo profilo va ricordato che l’INAIL e UNI hanno stipulato lo scorso 18 maggio un accordo per sviluppare un metodo di riferimento che rappresenti che rappresenti una guida operativa per un’efficace e una corretta gestione di questa particolare modalità formativa.
Verso il nuovo Testo Unico sulla formazione
Tuttavia, le regole sulla FAD devono essere delineate anche all’interno del nuovo Accordo di riassetto della materia, anche se sicuramente la strada verso la semplificazione della normativa secondaria non sarà di certo facile da percorrere visti anche i casi precedenti.
Alcuni passi però sono già stati compiuti e in particolare sono interessanti le proposte di riforma avanzate dalla CIIP come quella relativa all’assenza diffusa di un sistema di verifiche ex post dell’efficacia della formazione e dell’addestramento impartiti ai destinatari. Infatti viene proposto un format generale di “Testo Unico Accordo Stato – Regioni”, basato su una serie di elementi organizzativi fondamentali unici e validi per tutti i percorsi formativi, corredato da allegati con i contenuti e le modalità specifiche per la formazione delle diverse figure, incluse quelle attualmente non ricomprese nei vigenti Accordi Stato-Regioni.
Nella “mini riforma” del Testo Unico sulla sicurezza si fa riferimento non solo ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti e ai datori di lavoro ma anche ad altre figure come, ad esempio, gli RSPP, gli ASPP, gli RLS e i coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Inoltre è interessante ricordare che il riferimento alla formazione dei lavoratori in ambienti confinati il cui Accordo di regolamentazione previsto dal D.P.R. n. 177/2011 è atteso da oltre un decennio.
Formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti
Oltre a tutto ciò che abbiamo esposto fino ad ora vi sono numerose altre direttrici di riforma che vengono suggerite, tra le quali spiccano quelle relative alla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Infatti nel documento viene riportato che deve essere preferita la formazione in azienda utilizzando, ad esempio, il training on the job e altre metodologie interattive e il tempo dedicato alle lezioni frontali non dovrebbe superare il 50% del tempo di formazione. Questo suggerimento è utile e necessario per ridurre la quantità di formazione frontale e statica che viene proposta, sostituendola con la formazione interattiva.
Inoltre, nei corsi dovrebbe esserci un’elevate integrazione tra le procedure aziendali ed il materiale didattico e l’impego di metodologie didattiche differenti, immagini, testi e filmati per favorire la memorizzazione a lungo termine. Tutto questo infatti viene spinto per garantire una corretta valutazione dell’apprendimento individuale e l’efficacia della formazione.
Perché la formazione non è solo un obbligo, è uno strumento utile in azienda per ridurre la possibilità di situazioni pericolose per la salute dei lavoratori.
Formazione dei datori di lavoro con percorsi differenziati
Per ultimo vogliamo evidenziare che molto interessanti sono anche gli indirizzi espressi sul nuovo obbligo di formazione dei datori di lavoro. Infatti il percorso formativo attualmente previsto per i datori di lavoro-RSPP delle aziende a rischio basso di 16 ore è ritenuto la base. Per i titolari e i direttori delle aziende la formazione dovrebbe avere un approccio culturale qualitativo con taglio prevalentemente organizzativo, gestionale, strategico ed economico oltre al lato tecnico.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti la formazione deve essere mirata alla gestione dei rischi specifici presenti in queste attività lavorative. Inoltre, per le imprese artigiane e le microimprese, dove spesso il datore di lavoro opera a contatto con i propri collaboratori, sarebbe necessario prevedere momenti formativi comuni tra lavoratori e datori di lavoro.
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